L'aggiornamento quando è obbligatorio


Il Dirigente non può imporre corsi di formazione obbligatori.


Non si può imporre ai docenti da parte del D.S.insieme al suo staff e alle
funzioni strumentali per la formazione un aggiornamento obbligatorio che
non sia quello previsto nel piano di formazione della singola scuola,
coerente al Ptof triennale non c’è un tetto di ore, come ha precisato tempo
fa il Miur, tipo 25 ore in un anno scolastivo, oppure 100 ore nel triennio,
ma solo per il numero di ore deliberato dal collegio dei docenti.
Quindi attenti a ciò che deliberate nel C.d.D. e a quello viene verbalizzato.
Se si delibera l’aggiornamento ed esso diventa obbligatorio per il numero
di ore stabilito non dal DS , non dal suo staff, bensì , lo ribadiamo, dal
Collegio dei docenti, non può non rientrare nelle attività funzionali
all’insegnamento previste dal Contratto 2016/18 art.29, 40 ore per
collegio, essendo le altre 40 dedicate ai consigli di classe e/o di
interclasse.
Se si sforano le 40 ore, ii docenti dovranno per iscritto pretendere il
pagamento delle ore eccedenti nella misura prevista dal contratto per le
attivita funzionali all'insegnamento, 17.50 euro lordi.
S.B.C. Scuola Bene Comune , non crede agli aggiornamenti oggi
proposti/imposti nelle scuole ai Collegi dei docenti, e ricorda ai docenti
che ancora si può optare per l’autoaggiornamento sulle tematiche inerenti
il piano, relazionando al Collegio dei docenti.
Questo obbligo/indottrinamento introdotto funzionalmente dalla legge
107/2015 per gli insegnanti, ora va sicuramente abolito, e ripristinato il
diritto/dovere alla formazione ante Legge 107, mai cancellato dal contratto
nazionale di lavoro, neppure dall’ultimo contratto dell'aprile 2018 e
stabilire a livello di Contratto integrativo nazionale e regionale sulla
formazione varie opzioni di aggiornamento e autoaggiornamento.
L’aggiornamento per gruppo classe , ad esempio, è preferibile, rispetto a
quello per scuola o peggio per reti di scuole, bisognerebbe, a nostro
avviso, recuperare l’aggiornamento metodologico e soprattutto disciplinare,
fatto a livello universitario a fronte di quello, per noi deleterio su
competenze e progettazione per unità didattiche (U.D.A.).
Ricordiamo sempre che siamo professionisti dell’ istruzione, esperti nella
didattica e nelle discipline di insegnamento non siamo psicologi,
pedagogisti, assistenti sociali, animatori e badanti.


Libero Tassella S.B.C.




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