L'aggiornamento quando è obbligatorio
Il Dirigente non può imporre corsi di formazione
obbligatori.
Non si può imporre ai docenti da parte del D.S.insieme al
suo staff e alle
funzioni strumentali per la formazione un aggiornamento
obbligatorio che
non sia quello previsto nel piano di formazione della
singola scuola,
coerente al Ptof triennale non c’è un tetto di ore, come ha
precisato tempo
fa il Miur, tipo 25 ore in un anno scolastivo, oppure 100
ore nel triennio,
ma solo per il numero di ore deliberato dal collegio dei
docenti.
Quindi attenti a ciò che deliberate nel C.d.D. e a quello
viene verbalizzato.
Se si delibera l’aggiornamento ed esso diventa obbligatorio
per il numero
di ore stabilito non dal DS , non dal suo staff, bensì , lo
ribadiamo, dal
Collegio dei docenti, non può non rientrare nelle attività
funzionali
all’insegnamento previste dal Contratto 2016/18 art.29, 40
ore per
collegio, essendo le altre 40 dedicate ai consigli di classe
e/o di
interclasse.
Se si sforano le 40 ore, ii docenti dovranno per iscritto
pretendere il
pagamento delle ore eccedenti nella misura prevista dal
contratto per le
attivita funzionali all'insegnamento, 17.50 euro lordi.
S.B.C. Scuola Bene Comune , non crede agli aggiornamenti
oggi
proposti/imposti nelle scuole ai Collegi dei docenti, e
ricorda ai docenti
che ancora si può optare per l’autoaggiornamento sulle
tematiche inerenti
il piano, relazionando al Collegio dei docenti.
Questo obbligo/indottrinamento introdotto funzionalmente
dalla legge
107/2015 per gli insegnanti, ora va sicuramente abolito, e
ripristinato il
diritto/dovere alla formazione ante Legge 107, mai
cancellato dal contratto
nazionale di lavoro, neppure dall’ultimo contratto
dell'aprile 2018 e
stabilire a livello di Contratto integrativo nazionale e
regionale sulla
formazione varie opzioni di aggiornamento e autoaggiornamento.
L’aggiornamento per gruppo classe , ad esempio, è
preferibile, rispetto a
quello per scuola o peggio per reti di scuole, bisognerebbe,
a nostro
avviso, recuperare l’aggiornamento metodologico e
soprattutto disciplinare,
fatto a livello universitario a fronte di quello, per noi
deleterio su
competenze e progettazione per unità didattiche (U.D.A.).
Ricordiamo sempre che siamo professionisti dell’ istruzione,
esperti nella
didattica e nelle discipline di insegnamento non siamo
psicologi,
pedagogisti, assistenti sociali, animatori e badanti.
Libero Tassella S.B.C.