Collaborazioni plurime

Collaborazioni plurime.

I riferimenti normativi sono per i docenti l'art. 35 del C.C.N.L., per gli ATA, compresi i D.S.G.A., l'art. 57.
L'ultimo contratto, 2016/18 non ha apportato alcuna modifica.
Docenti e A.T.A. possono prestare collaborazioni presso altre scuole che ne abbiano bisogno e che ne facciano richiesta per l'attuazione di progetti, qualora queste scuole non abbiano personale con le competenze specifiche per realizzare tali attività progettuali.
La collaborazione va autorizzata dal DS, che per gli ATA, sente il D.S.G.A. La collaborazione in altra scuola non dovrà interferire con gli obblighi di servizio del personale Docente e A.T.A.
La retribuzione sarà a carico della scuola che richiede la collaborazione, che pagherà con i fondi del progetto per cui ha chiesto la collaborazione.

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