Periodo di formazione e fi prova.

Periodo di formazione e di prova.

Con l'entrata in vigore della legge 107/2015, é scomparsa la  distinzione tra anno di prova e anno di formazione, ora si parla di periodo di formazione e di prova. 
Sono soggetti alla formazione-prova: i docenti neoimmessi in ruolo, quelli che per un motivo qualsiasi hanno richiesto la proroga del periodo o che il precesente anno non l'abbiano potuto completare, i docenti per i quali é  stato disposto il passaggio di ruolo.
Per superare tale periodo, bisogna svolgere 180 giorni di effettivo servizio ( ivi comprese tutte le attività didattiche) di cui 120 di  attività didattiche ( ivi compresi i giorni trascorsi a scuola per attività di valutazione, progettuali, formative e collegiali).
I 180 giorni e i 120 sono proporzionalmente ridotti per i docenti che usufruiscono del Part time.
 Nei 180 giorni rientrano il primo mese di congedo per maternità e i periodi per mandato parlamentare.  
Nei 120 giorni non rientrano le domeniche e tutti i giorni di sospensione delle lezioni.
Le 50 ore di attività formativa sono articolate in 4 fasi: 1) incontri propedeutici e di restituzione finale  6 ore; 2) laboratori formativi  12 ore, peer to peer 12 ore, formazione on line 20 ore.

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