Permessi docenti by Damiano

⚠⚠Permessi retribuiti PER I DOCENTI

📍Permesso per motivi personali o familiari (art. 15 comma 2): 
il dipendente ha diritto, a domanda, nell’anno scolastico, a tre giorni di permesso retribuito per esigenze personali o familiari documentati anche mediante autocertificazione. Per gli stessi motivi e con le stesse modalità sono fruiti i 6 gg di ferie durante i periodi di attività didattica di cui all’art.13 comma 9, prescindendo dalle condizioni previste in questa norma. 

⚠RIBADIAMO quindi CHE I GIORNI DI PERMESSO per i Docenti SONO 3+6=9‼

🚫ATTENZIONE: il personale a tempo determinato ha diritto a 6 giorni per gli stessi motivi ma tali permessi NON sono retribuiti e interrompono l’anzianità di servizio ‼)
✅Permesso per esame o concorso📚: 8 giorni complessivi in un anno, compresi quelli richiesti eventualmente per il viaggio. 
🚫ATTENZIONE: tali permessi NON sono retribuiti per il personale a tempo determinato e interrompono l’anzianità di servizio‼)

✅Permesso per lutti: per perdita del coniuge, di parenti entro il secondo grado, di soggetto componente la famiglia anagrafica o convivente stabile e di affini di primo grado: gg. 3 per evento, anche non continuativi.

✅Permesso per matrimonio: 15 gg continuativi e non frazionabili che decorrono dalla data indicata dal dipendente stesso e comunque in uno spazio temporale compreso tra una settimana prima e due mesi successivi al matrimonio stesso. Per il personale  assunto a tempo determinato il permesso può essere fruito se rientra nel periodo in cui sia vigente il contratto di lavoro.

✅permessi e congedi di cui all’art. 4, comma 1, della legge 53/2000, che tratta il permesso retribuito di tre giorni lavorativi all’anno in caso di documentata grave infermità del coniuge od un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica.

✅permessi per i donatori di sangue e di midollo osseo

✅Permessi straordinari: diritto allo studio di cui all’art. 3 del D.P.R. 23/8/88 n. 395,  150 ore. Anche il personale con Incarico a Tempo Determinato purché con nomina fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) ovvero fino al termine dell’anno scolastico (31 agosto) può usufruire di tale permesso.

✅Permessi per diritto alla formazione: 5gg  per partecipare a iniziative di formazione, con l’esonero dal servizio e intera retribuzione ai sensi dell'art. 64 comma 5 CCNL 2007.

✅Permessi brevi: Compatibilmente con le esigenze di servizio sia il personale  a tempo indeterminato che  a tempo determinato, ai sensi dell’art. 16 comma 1 del CCNL del 2007, può chiedere i per esigenze personali e previa domanda, brevi permessi, di durata non superiore alla metà dell’orario di servizio giornaliero individuale e comunque per i docenti non può essere superiore alle due ore. Il limite complessivo dei permessi fruibili in un anno scolastico corrisponde all’orario settimanale d’insegnamento. Entro due mesi lavorativi  dalla fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate (comma 3 art. 16) principalmente nella classe dove il docente avrebbe dovuto prestare servizio e resta a disposizione per eventuali supplenze o interventi didattici integrativi. 

‼Nei casi in cui il docente non dovesse recuperare , verrà trattenuta una somma pari alla retribuzione spettante  al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. (comma 4 art. 16).

📍L’attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con personale docente in servizio ( comma 5 art. 16). 

📍Nel Contratto di lavoro i motivi per i quali è possibile richiedere i permessi brevi, non è specificato nel dettaglio, la norma prevede che si tratti di motivi particolari, riferiti a quelli personali o familiari e che ovviamente comportano l’assenza in quanto non è possibile esplicarli durante l’orario di lavoro. 

📍Questi permessi possono essere richiesti anche per visite mediche, prestazioni specialistiche o analisi di ambulatorio.

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